Detrazione IVA: niente obbligo di rettifica in caso di distruzione del bene
I giudici chiariscono che, in generale, lo smaltimento debitamente provato di un bene deve essere equiparato alla sua distruzione, purché implichi concretamente la sparizione irreversibile di tale bene

In materia di IVA va escluso l'obbligo della rettifica della detrazione in caso di distruzione, indipendentemente dal suo carattere volontario, del bene acquistato con IVA. Ciò, però, a patto che detta distruzione sia debitamente provata o giustificata e il bene abbia in precedenza oggettivamente perso qualsiasi utilità nell'ambito delle attività economiche del soggetto passivo d’imposta. I giudici chiariscono che, in generale, lo smaltimento debitamente provato di un bene deve essere equiparato alla sua distruzione, purché implichi concretamente la sparizione irreversibile di tale bene. Decisivi i riferimenti alla direttiva comunitaria relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Consequenziali i paletti fissati dai giudici, i quali hanno, innanzitutto, precisato che lo scarto di un bene, che secondo il soggetto passivo è divenuto inutilizzabile nell'ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla vendita di tale bene in quanto rifiuto, vendita che è stata assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, non comporta che siano mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni. Difatti, lo scarto di un bene, divenuto inutilizzabile, secondo il soggetto passivo d’imposta, nell'ambito delle sue attività economiche abituali, seguito dalla distruzione volontaria di tale bene, comporta che siano mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni. Tuttavia, una siffatta situazione costituisce una distruzione, indipendentemente dal suo carattere volontario, cosicché tale modifica non comporta un obbligo di rettifica purché tale distruzione sia debitamente provata o giustificata. Infine, la direttiva comunitaria si oppone a disposizioni di diritto nazionale che prevedono la rettifica dell'IVA detratta a monte in occasione dell'acquisto di un bene qualora quest'ultimo sia stato oggetto di scarto, poiché il soggetto passivo ha ritenuto che esso fosse divenuto inutilizzabile nell'ambito delle sue attività economiche abituali, e, successivamente, tale bene o sia stato oggetto di una vendita assoggettata all'IVA, o sia stato distrutto o smaltito in modo tale da comportarne concretamente la sparizione irreversibile. (Sentenza del 4 maggio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)