Detenzione di partecipazione sociali e possibile esclusione dai ‘contribuenti minimi’

Come deve essere interpretata la causa di esclusione dal regime dei ‘contribuenti minimi’, rappresentata dalla partecipazione in società di persone contestualmente all'esercizio dell'attività professionale?

Detenzione di partecipazione sociali e possibile esclusione dai ‘contribuenti minimi’

La detenzione delle partecipazioni sociali deve sussistere nel momento in cui il contribuente inizia l'esercizio della propria attività professionale, essendo a tal fine irrilevante il fatto che tali partecipazioni possano esser state comunque detenute nello stesso periodo di imposta, pur se cedute prima dell'inizio dell'attività. Nel caso specifico, il contribuente finito nel mirino del Fisco ha svolto, nell'anno oggetto di accertamento, la professione di biologo embriologo presso distinti laboratori specializzati, e contemporaneamente ha posseduto una partecipazione in una società. Per i giudici non vi sono dubbi: la mera detenzione della partecipazione in una società, congiuntamente all'esercizio di una attività professionale, non costituisce causa di esclusione dell'agevolazione che si concretizza con l’accesso al cosiddetto ‘regime dei minimi’. I giudici osservano, in premessa, che la normativa consente l'accesso al regime dei minimi’, salvo che il soggetto non detenga contemporaneamente partecipazioni in società, ma, aggiungono, se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo di imposta in cui si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera. Inoltre, l'esclusione non opera nelle ipotesi in cui il contribuente dismetta, nel corso d'anno, la partecipazione a causa dello scioglimento della società. Ebbene, nel caso preso in esame dai giudici, la società è stata definitivamente cancellata - come riconosce lo stesso Fisco nell'atto di accertamento - in epoca antecedente al primo contratto sottoscritto dal contribuente. In sostanza, il contribuente non aveva la partecipazione nella società nello stesso momento in cui ha iniziato la propria attività professionale, sì che, correttamente, lo stesso ha acceduto al regime agevolativo. (Sentenza del 26 luglio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)

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