Definizione agevolata normata nel 2018: applicabile solo per gli atti impositivi

I giudici chiariscono che è possibile autorizzare la definizione agevolata a fronte di giudizi aventi ad oggetto i soli atti impositivi, ossia gli atti recanti una pretesa tributaria quantificata

Definizione agevolata normata nel 2018: applicabile solo per gli atti impositivi

Applicazione più ristretta per la definizione agevolata prevista dalla normativa del 2018. Nello specifico, essa, a differenza della pregressa definizione agevolata - quella stabilita con la normativa del 2017 -, ha limitato la sua applicazione ai giudizi aventi ad oggetto i soli atti impositivi, ossia gli atti recanti una pretesa tributaria quantificata. Proprio applicando questo principio alla vicenda in esame, i giudici hanno sancito che la definizione agevolata regolamentata con la normativa del 2018 non risulta applicabile in quanto l'atto impugnato - una cartella di pagamento - è un atto di mera riscossione, conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione e che, peraltro, non è stato impugnato per il vizio di mancata notificazione dell'atto prodromico, cioè l’avviso di accertamento. Legittimo, quindi, nello specifico, il provvedimento di diniego di definizione agevolata della controversia tributaria relativa a una cartella di pagamento per IVA anno 2014, poiché la richiesta definizione non aveva ad oggetto atto impositivo, non potendosi definire tale la cartella che è atto della riscossione. (Sentenza del 27 marzo 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata)  

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