Danno irrisorio: niente indennizzo per l’eccessiva durata del processo
Fondamentale il riferimento alla quantificazione del danno, superiore di pochissimo ai 1.500 euro
Pronunciamento del Tribunale in controtendenza rispetto alla Cassazione, secondo cui il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione, alla luce della legge fallimentare, non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, prevista dal ‘Codice della crisi d’impresa’, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento
Per i giudici, difatti, qualità e quantità dell’attività svolta debbono essere compiutamente allegate