Cripto-attività: ecco i chiarimenti sul trattamento fiscale
In materia di tassazione delle cripto-attività, tassazione introdotta dall’ultima legge di Bilancio, il Fisco ha pubblicato una circolare ad hoc, che ripercorre il quadro normativo europeo e fissa il perimetro normativo

La legge numero 197 del 2022 ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26 per cento, cioè redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita. Dal Fisco premettono che sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari. Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili, chiarisce il Fisco, con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26 per cento), a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. Le stesse plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali (se l’operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato. Viene inoltre ricordato che si considerano prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti. Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso ad esse) siano detenute direttamente dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come, ad esempio, chiavette ‘Usb’) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato. A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione. Prevista poi la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminarne il costo o il valore di acquisto, a condizione che lo stesso valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14 per cento. Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023. Il documento ricorda infine i passi previsti per la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 o non hanno indicato in dichiarazione i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine. (Circolare del 27 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate)