Costi e detraibilità IVA: necessario verificare la correlazione tra beni e servizi acquistati e il loro impiego nell’attività

Sanzionata una società che ha indebitamente portato in detrazione quasi 100.000 euro, facendo riferimento ai costi sostenuti a fronte di spese legali per reati contestati ad amministratori e dipendenti

Costi e detraibilità IVA: necessario verificare la correlazione tra beni e servizi acquistati e il loro impiego nell’attività

Ai fini della detraibilità dell'IVA sui costi sostenuti è necessaria la verifica della correlazione tra l'acquisto di beni o servizi effettuato ed il loro impiego ed utilizzo diretto nell'attività imponibile esercitata dal soggetto. In mancanza di tale nesso, non è dato riscontrare il rispetto del principio di afferenza, regola base per verificare e consentire l'esercizio del diritto di detrazione. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un avviso di accertamento in materia di IVA, accertamento frutto di un accesso mirato con cui è stata accertata maggiore IVA dovuta da una società perché indebitamente portata in detrazione e pari a quasi 100.000 euro. Il riferimento è, nello specifico, ai costi sostenuti dalla società a fronte di spese legali per reati contestati ad amministratori e dipendenti. In sostanza, la società ha contabilizzato e dedotto spese sostenute per la difesa in giudizio di amministratori, dirigenti e altri dipendenti coinvolti in alcuni procedimenti penali, come risultato dalle spese legali prodotte, e  il Fisco ne ha riconosciuto la deducibilità solo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, in ragione di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di dirigenti e quadri delle aziende industriali, non ai fini IVA. Su quest’ultimo punto i giudici danno ragione all’Agenzia delle Entrate e precisano che in questo caso specifico i costi sostenuti dalla società, a fronte di spese legali per i reati contestati ad amministratori e dipendenti, non sono in relazione immediata e diretta fra il costo sostenuto e l'esercizio dell'attività di impresa. Da ciò il disconoscimento del diritto alla detrazione ai fini IVA. (Sentenza del 23 maggio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)

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