Controlli a distanza nei confronti dei lavoratori: ecco il vademecum dell’Ispettorato nazionale del lavoro
L’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie presenti

Sui controlli a distanza nei confronti dei lavoratori l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti per i datori di lavoro, ribadendo, innanzitutto, che, fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie presenti. L’accordo con le rappresentanze sindacali costituisce, infatti, il percorso prioritario previsto dal legislatore e la procedura autorizzatoria pubblica presso l’ispettorato risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati, e in questa ottica l’assenza dell’accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali o del successivo provvedimento autorizzativo non può essere compensata dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori. Con particolare riguardo ai sistemi di geo localizzazione, l’istituto sottolinea la necessità di contemperare le finalità di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, con la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Infatti, i suddetti sistemi consentono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura, in modo tale da permettere una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione dei mezzi (o comunque dei dispositivi) e del loro tracciamento e, quindi, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza. Per fornire idonee garanzie nel trattamento dei dati, tali sistemi devono: consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo se strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite; consentire la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell'orario di lavoro così da escludere il monitoraggio continuo del lavoratore ; trattare i dati mediante pseudonimizzazione, escludendo dati direttamente identificativi (ad esempio, il codice dispositivo o del veicolo assegnato); prevedere la memorizzazione dei dati solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite. (Nota del 14 aprile 2023 dell’Ispettorato nazionale del lavoro)