Contributi previdenziali per Cassa forense: prescrizione quinquennale prima del 2 febbraio 2013
Il riferimento è all’epoca precedente alla data di entrata in vigore della legge contenente la ‘Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense’

Prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali dovuti alla ‘Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense’ se maturati in epoca antecedente al 2 febbraio del 2013, ossia prima della data di entrata in vigore della legge numero 247 del 2012 contenente la ‘Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense’. Di conseguenza, il termine decennale si applica solo ai contributi previdenziali dovuti alla ‘Cassa Forense’ la cui prescrizione viene a maturazione (o inizia a decorrere) dopo il 2 febbraio 2013. Questi i paletti fissati dai giudici, i quali, analizzando in dettaglio il caso loro sottoposto, hanno fissato la corretta individuazione del termine prescrizionale quinquennale giacché i contributi delle annualità 2001 e 2002 rientrano nel campo di applicazione della legge numero 335 del 1995, per effetto del quale anche le contribuzioni dovute alla ‘Cassa Forense’ seguono la prescrizione breve di cinque anni, con decorrenza dall’1 gennaio del 1996. I giudici precisano poi che non incide sui contributi oggetto del processo l'entrata in vigore, il 2 febbraio del 2013, della legge numero 247 del 2012, in cui si sancisce, tra l’altro, che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, con annesso termine quinquennale, non si applica alle contribuzioni dovute alla ‘Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense’, poiché la reviviscenza della disciplina della prescrizione decennale concerne solo i contributi maturati a partire dal 2 febbraio del 2013. (Sentenza del 19 aprile 2023 del Tribunale di Milano)