Contratto di assicurazione e mancato pagamento: ammissibile la norma nazionale che non applica la riduzione della base imponibile
Chiarimenti alla luce della direttiva comunitaria con cui si è stabilito che in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta

I paletti fissati a livello europeo in merito al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e in merito al principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la riduzione della base imponibile, in caso di mancato pagamento, non si applica a un assicuratore che, nell’ambito di un contratto di assicurazione di crediti commerciali, versa all’assicurato, a titolo di indennizzo a seguito del mancato pagamento di un credito, una parte dell’importo della base imponibile dell’operazione imponibile in questione che include l’imposta sul valore aggiunto mentre, conformemente a tale contratto, detta parte del credito e tutti i diritti connessi sono stati ceduti a tale assicuratore. Il riferimento è, nello specifico, alla direttiva comunitaria con cui si è stabilito che in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. (Sentenza del 9 febbraio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)