Contratti e appalti pubblici: ecco le ‘linee guida’ per favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
Nello specifico, vengono definiti gli strumenti e i meccanismi premiali che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari ai sensi del nuovo ‘Codice dei contratti pubblici’

Nuove ‘linee guida’ per favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, con riferimento ai contratti cosiddetti riservati nell’ambito degli appalti pubblici. Nello specifico, vengono definiti gli strumenti e i meccanismi premiali che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari ai sensi del nuovo ‘Codice dei contratti pubblici’. Innanzitutto, vi sono disposizioni dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni e di donne. In particolare, costituiscono requisiti essenziali dell’offerta: l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità; l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. In ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo del 30 per cento si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto. In riferimento all’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento nelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, le ‘linee guida’ precisano che deve sussistere una relazione o un nesso funzionale tra l'esecuzione del contratto e le assunzioni, nel senso che nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato, escludendo quelle non funzionali al predetto scopo. In caso di subappalto, qualora l'appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30 per cento, il subappaltatore non sarà tenuto ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla norma primaria, fermo restando che le assunzioni da questi effettuate rileveranno per determinare la base di calcolo della quota del 30 per cento. Prevista, poi, una nuova causa di esclusione dalle gare, applicabile a tutte le procedure. In particolare, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere alla luce del ‘Codice delle pari opportunità’. Come noto, il rapporto ha ad oggetto la situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta. Diversamente, per le aziende con organici tra i quindici e i cento dipendenti è richiesta la produzione entro sei mesi dalla conclusione del contratto, di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ma la mancata produzione non conduce all’esclusione dalla gara ma all’applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all’importo del contratto e alle sue prestazioni. Riguardo all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, il ‘Codice degli appalti pubblici’ impone agli operatori economici, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Per quanto attiene all'occupazione giovanile, le ‘linee guida’ considerano l’ipotesi che l’obbligo per le stazioni appaltanti di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento di nuove assunzioni di giovani potrebbe essere più facilmente oggetto di deroga. Da considerare i casi in cui esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali richiedano, per oltre il 70% delle nuove assunzioni, una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile. In tali casi, quindi, la stazione appaltante potrà individuare la riduzione della quota da applicare ritenuta più congrua, motivando, in modo analitico, la necessità della predetta esperienza. (Decreto del 20 giugno 2023)