Compravendita immobiliare risolta e bene restituito: ciò fa venire meno la plusvalenza
Depotenziato l’avviso di accertamento emesso dal Fisco e mirato a mettere in discussione la minusvalenza dichiarata dal venditore a seguito della risoluzione della compravendita

Compravendita immobiliare risolta e bene restituito: ciò fa venire meno l’originaria plusvalenza realizzata dal venditore e, di conseguenza, depotenzia l’avviso di accertamento emesso dal Fisco e mirato a mettere in discussione la minusvalenza dichiarata dal venditore. I giudici, alla luce dei dettagli dello specifico caso loro sottoposto, sanciscono che l'avviso di accertamento dell'ufficio per l'anno d'imposta 2014, con cui è stata contestata ad una società l'indeducibilità di una minusvalenza derivante dalla risoluzione di una compravendita immobiliare stipulata nel 2011 in favore di altra società, è da ritenersi illegittimo e deve essere quindi annullato. In sostanza, la retrocessione disposta dalle parti appare strettamente legata all'accordo risolutorio, sia qualificando il contratto del 2014 come risoluzione per inadempimento sia come scioglimento per mutuo dissenso. Decisivo il richiamo al principio secondo cui anche la risoluzione per mutuo dissenso, come anche quella per inadempimento, ha effetto retroattivo, liberando il cessionario dall'obbligo di pagare il prezzo. Di conseguenza, la restituzione di un bene, in precedenza venduto, comporta la rettifica del relativo ricavo e non un nuovo acquisto in applicazione dei principi civilistici, facendo così venire meno l'originaria plusvalenza realizzata con la vendita. (Sentenza del 5 giugno 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria)