Compenso sostitutivo delle ferie non godute: esso spetta solo se la loro mancata fruizione non è dipesa dal lavoratore

Se invece il dipendente ha avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione

Compenso sostitutivo delle ferie non godute: esso spetta solo se la loro mancata fruizione non è dipesa dal lavoratore

Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta solo quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile. Questo il chiarimento fornito dai giudici, chiamati a prendere in esame l’azione giudiziaria con cui un carabiniere in congedo ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento con cui la pubblica amministrazione gli aveva negato la monetizzazione delle ferie non godute. Secondo il parere dei giudici, ci si trova di fronte ad una istanza priva di fondamento, soprattutto perché è ritenuta incontestata la circostanza in forza della quale la pubblica amministrazione aveva invitato il militare dell’Arma presentare la domanda di ferie, cosa che però egli non aveva provveduto a fare. I giudici ribadiscono che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile. Ove invece il dipendente abbia avuto la possibilità di fruire delle ferie (e quindi in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), vige il divieto di monetizzazione, divieto che opera laddove il dipendente non abbia fatto espressa richiesta delle ferie medesime. (Parere del 3 luglio 2023 del Consiglio di Stato)  

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