Compenso forfettario di impiego: escluso il personale del Corpo forestale dello Stato

I beneficiari dello speciale emolumento economico sono esclusivamente gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia a ordinamento militare

Compenso forfettario di impiego: escluso il personale del Corpo forestale dello Stato

Il compenso forfettario di impiego, in quanto previsto esclusivamente in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, non è estensibile in via analogica al personale del disciolto Corpo forestale dello Stato. In sostanza, i beneficiari dello speciale emolumento economico sono esclusivamente gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia a ordinamento militare. Il presupposto per la liquidazione del compenso forfettario di impiego è rappresentato dall’utilizzo del personale militare in esercitazioni o operazioni caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, a condizione che dette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore e fermo restando il diritto al recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo. Il personale militare può essere impegnato in dette attività fino ad un massimo di centoventi giorni l’anno e per non più di dodici ore giornaliere, tranne che non ricorrano inderogabili esigenze operative. La funzione di tale speciale indennità è, chiariscono i giudici, quella di sostituire, in senso più favorevole per il percettore, il corrispettivo che l’amministrazione militare deve riconoscere per il lavoro straordinario e il c.d. recupero compensativo. Tale obiettivo incontra il limite delle risorse assegnate all’amministrazione militare: in caso di incapienza dello stanziamento annuale dei fondi, si esclude la possibilità di corrispondere il compenso forfettario d’impiego. Del resto, una tale circostanza non si risolve nella mancata remunerazione del militare per la parte residua, poiché rimane ferma, in ogni caso, l’applicabilità degli istituti: del compenso per lavoro straordinario, subordinatamente all’esistenza di risorse appositamente assegnate a tale titolo e in presenza di un formale espresso provvedimento autorizzatorio; in difetto, del recupero compensativo. (Sentenza 1462 del 10 febbraio 2023 del Consiglio di Stato)

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