Chiarimenti sull'IVA per prodotti energetici da deposito fiscale
L'Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito riguardante il versamento dell'IVA per prodotti energetici da deposito fiscale, ha chiarito che ci sono regole precise da seguire. Se la stessa persona che ha acquistato i prodotti intracomunitari preleva dal deposito, deve documentare l'estrazione aggiungendo dettagli al documento originale come indicato nella circolare del 2019

Nel caso in cui chi estrae non è lo stesso che ha introdotto i beni, è necessario emettere un'autofattura e pagare l'IVA tramite F24. Poi, bisogna annotare le variazioni nei registri specifici previsti dalla legge.
Per quanto riguarda il recupero dell'IVA pagata in eccesso rispetto a quella dovuta per i prodotti estratti, non è possibile ottenere il rimborso direttamente nella dichiarazione annuale. Il gestore del deposito deve verificare la correttezza del versamento e tener traccia di ciascun prelievo effettuato, rispettando le quantità. Se l'IVA versata in più viene documentata correttamente, può essere compensata con l'imposta dovuta per i futuri prelievi, fino a esaurimento.
Solo se viene dimostrato che non ci sono più prodotti da estrarre e che non si hanno rapporti con il gestore del deposito, si può chiedere il rimborso dell'IVA in eccesso entro due anni dal versamento. È necessario dimostrare che l'IVA non utilizzata è stata pagata correttamente e non è stata impiegata per altre operazioni di prelievo. (Risp. AE 3 maggio 2024 n. 100).