Cessione di immobile a fronte di mantenimento: illogico parlare di contratto di rendita vitalizia

Respinta la riqualificazione proposta dall’Agenzia delle Entrate e mirata a rideterminare la base imponibile dell’operazione

Cessione di immobile a fronte di mantenimento: illogico parlare di contratto di rendita vitalizia

Stop dei giudici all’Agenzia delle Entrate che, a fronte di un atto di cessione di immobile a titolo oneroso a fronte di mantenimento, pretende di rideterminare la base imponibile dopo avere ritenuto insufficiente l’imposta di registro corrisposta in sede di registrazione. Illogica, secondo i giudici, la riqualificazione dell’atto in contratto di rendita vitalizia con conseguente abnorme - anche considerando l’età della donna destinataria di assistenza, cioè 69 anni, e l’aspettativa media di vita delle donne, cioè 84 anni - determinazione della base imponibile in 2.700.000 euro. Analizzando poi nei dettagli la vicenda, i giudici hanno sancito che l'obbligazione di prestare assistenza materiale e morale alla donna di quasi 70 anni non costituiva altro che il corrispettivo per il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile. In sostanza, da una lettura del testo dell'intero atto sottoposto a registrazione emerge in modo inequivoco che le parti avevano fin dall'origine intenzione di stipulare un contratto avente ad oggetto il mantenimento a titolo oneroso della donna di 69 anni. E la stessa intestazione dell'atto qualifica il rapporto come cessione di immobile a titolo oneroso a fronte di mantenimento. Ciò significa che la prestazione di assistenza morale e materiale, non era altro che il corrispettivo del predetto obbligo, tanto è vero che l'immobile veniva immediatamente trasferito alla nuova proprietaria, con riserva di usufrutto vitalizio in favore della vecchia proprietaria. (Sentenza del 16 marzo 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio)  

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