Cartella di pagamento: possibile la notifica tramite PEC

Possibile sia allegare al messaggio di ‘posta elettronica certificata’ una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (cosiddetta ‘copia informatica’) sia allegando un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (il cosiddetto ‘atto nativo digitale’)

Cartella di pagamento: possibile la notifica tramite PEC

La disciplina normativa consente che la notifica della cartella di pagamento avvenga, indifferentemente, sia allegando al messaggio di ‘posta elettronica certificata’ una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (cosiddetta ‘copia informatica’) sia allegando un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (il cosiddetto ‘atto nativo digitale’). Né è richiesta la sottoscrizione, con firma digitale o firma elettronica qualificata, della cartella di pagamento allegata al messaggio di ‘posta elettronica certificata’, in quanto nessuna norma di legge impone tale incombente, viene ulteriormente precisato dai giudici, e ciò anche perché la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Tirando le somme, va riconosciuta la regolarità della notificazione della cartella di pagamento a mezzo ‘posta elettronica certificata’. (Sentenza del 22 maggio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria)  

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