Cartella di pagamento per il contribuente: solo una sanzione per il responsabile dell’assistenza fiscale

I giudici sottolineano che il responsabile dell'assistenza fiscale non si sostituisce, in conseguenza dell'impegno assunto per la corretta predisposizione della dichiarazione, all'originario contribuente nell'obbligazione fiscale

Cartella di pagamento per il contribuente: solo una sanzione per il responsabile dell’assistenza fiscale

Il responsabile dell'assistenza fiscale non si sostituisce, in conseguenza dell'impegno assunto per la corretta predisposizione della dichiarazione, all'originario contribuente nell'obbligazione fiscale, ma è soggetto esclusivamente ad una sanzione, che va parametrata al maggior tributo dovuto, in caso di apposizione di ‘visto di conformità’ infedele. Questo il paletto fissato dai giudici tributari di secondo grado, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una cartella di pagamento notificata ad un contribuente nella sua qualità di ‘responsabile assistenza fiscale’ operativo presso un centro di assistenza fiscale, cartella frutto della rilevata errata indicazione di alcuni dati esposti in dichiarazione e concernente la rettifica di profili riconducibili all'ambito dei controlli demandati all'intermediario. Secondo il Fisco il presupposto è chiaro: il ‘responsabile assistenza fiscale’ ha l'onere di corrispondere, in sostituzione dell'originario debitore, cioè il contribuente, un importo di natura risarcitoria pari all'imposta, oltre sanzioni e interessi, in conseguenza dell'impegno assunto dal ‘C.A.F.’ o dal professionista abilitato nei confronti dei contribuenti per la corretta predisposizione della dichiarazione e il conseguente affidamento dei contribuenti stessi. Per i giudici, però, tale assunto non può essere condiviso, giacché dalla norma risulta chiaro che il ‘responsabile assistenza fiscale’, pur se legittimato passivo, non si sostituisce al contribuente nell'obbligazione fiscale, ma, in caso di ‘infedele visto di conformità’, è soggetto a una sanzione pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. In conclusione, le somme che, come da dichiarazione, deve corrispondere il contribuente costituiscono solo il parametro per determinare la sanzione che deve essere irrogata al ‘responsabile assistenza fiscale’, ma sempre e soltanto di sanzione si tratta, e non, precisano i giudici, di un obbligo di corrispondere, in sostituzione dal contribuente, quanto da quest'ultimo dovuto. (Sentenza del 12 maggio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)  

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