Cartella di pagamento: legittima la notifica tramite PEC
L'irritualità della notificazione tramite PEC di un atto non ne comporta la nullità se la consegna del medesimo atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, raggiungendo così il suo scopo legale
La notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata è legittima in quanto il notificante può allegare, al messaggio trasmesso al contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. La notifica della cartella può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio ‘PEC’ un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il cosiddetto “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la cosiddetta “copia informatica”). L'irritualità della notificazione a mezzo ‘PEC’ di un atto non ne comporta la nullità se la consegna del medesimo atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, raggiungendo così il suo scopo legale. Senza dimenticare, poi, che nel processo telematico “le firme digitali di tipo ‘CAdES’ e di tipo ‘PAdES’ sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ‘p7m’ e ‘pdf’». In conclusione, non è nulla la consegna del documento se ha raggiunto l'effetto desiderato, poiché a rilevare è l'aspetto sostanziale e non formale. (Sentenza del 21 febbraio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia)