Cartella di pagamento lacunosa se non è allegata la sentenza a cui fa riferimento
A patto, però, che la pretesa erariale sia frutto di un giudizio in cui il destinatario dell’atto non era stato parte

Qualora la pretesa erariale recata da una cartella di pagamento sia stata fondata sul contenuto di una sentenza – nella specie, una pronuncia della Corte di Cassazione – emessa a seguito di un giudizio in cui il destinatario dell’atto non era stato parte, tale cartella è illegittima per difetto di motivazione se la richiamata sentenza non è ad essa allegata. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali precisano che l’obbligo di allegazione, previsto dalla legge numero 212 del 2000 – legge che stabilisce precise disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente –,mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza dell’allegazione della sentenza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare. Peraltro, è provato, aggiungono i giudici, che, nel caso specifico, il contribuente non era parte del giudizio di terzo grado, e quindi non può essere presunto che egli avesse conoscenza della sentenza emessa dai magistrati della Corte di Cassazione. (Sentenza del 2 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)