Cartella di pagamento: la forza maggiore che giustifica il contribuente va riferita ad un avvenimento imponderabile
I giudici ribadiscono come lo stato di dissesto di un'azienda, ancorché possa essere stato influenzato anche da fattori esterni, non può essere considerato fatto eccezionale e, soprattutto, non può essere considerato estraneo alla condotta dell'imprenditore e non imputabile alle sue capacità di valutazione dei fattori economici e di rischio

Posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica e, quindi, va riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’IRES. La nozione di forza maggiore è chiara e non consente (trattandosi di cause di giustificazioni) una sua interpretazione più larga che permetta di qualificare diversamente gli effetti di inadempimenti noti. In particolare, è richiesta, la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo del soggetto di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate, senza incorrere in sacrifici eccessivi. Quest'ultimo aspetto richiede che sia provato - da parte di chi prova a giustificare la propria condotta - di aver fatto tutto il possibile per effettuare i pagamenti dovuti, nonché di aver orientato le scelte imprenditoriali nella sola direzione di salvaguardia dell'integrità aziendale. Per poter dare tale prova, il contribuente deve fornire un quadro contabile attendibile e certificato in ordine alle scelte operate in tale direzione, che, pur rientrando nella piena disponibilità dell'imprenditore, debbono tradursi - per giustificare l'invocata esimente della forza maggiore - in concrete attività operative finalizzate anche a procurarsi il necessario per adempiere ai debiti fiscali. Nel caso preso in esame, comunque, il contribuente non ha prodotto alcuna documentazione, e poi, i giudici tengono a ribadire come lo stato di dissesto di un'azienda, ancorché possa essere stato influenzato anche da fattori esterni, non può essere considerato fatto eccezionale e, soprattutto, non può essere considerato estraneo alla condotta dell'imprenditore e non imputabile alle sue capacità di valutazione dei fattori economici e di rischio, con la conseguenza che addirittura il successivo assoggettamento a procedure concorsuali deve ritenersi originato da azioni, valutazioni, previsioni e da quant'altro caratterizza la conduzione dell'impresa e non già dal caso ovvero dalla forza maggiore. (Sentenza del 24 aprile 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria)