Avviso di accertamento per ‘Tarsu’: necessario indicare la fonte da cui si è tratta la superficie dell’immobile

I giudici sottolineano che si tratta di una omissione relativa ad un elemento essenziale dell'avviso di accertamento

Avviso di accertamento per ‘Tarsu’: necessario indicare la fonte da cui si è tratta la superficie dell’immobile

Chiarimento importante dei giudici sull’indicazione della superficie tassabile di un immobile nell’ottica della TARSU. Netto il principio messo nero su bianco: l'avviso di accertamento relativo alla TARSU è illegittimo per insufficiente o difetto di motivazione quando il Comune omette l'indicazione della fonte da cui ha accertato la superficie dell'immobile diversa da quella dichiarata dal contribuente e su cui poi provvede a calcolare la tassa. I giudici sottolineano che si tratta di una omissione relativa ad un elemento essenziale dell'avviso di accertamento, che dà certezza del dato relativo. Permane in capo al Comune, tuttavia, nell'esercizio dei propri compiti di accertamento e verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, la facoltà di chiedere ai contribuenti dati e notizie, attraverso questionari, e disporre l'ispezione dei locali soggetti a tributo mediante personale autorizzato, mentre non è prevista da alcuna norma dell'ordinamento nazionale la necessità di un generale principio che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali. (Sentenza del 4 aprile 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia)  

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