Avvisi di accertamento, a carico di una società fallita, definitivi per mancata impugnazione da parte del curatore fallimentare: niente iscrizione di ipoteca su beni di proprietà del legale rappresent

L'amministrazione finanziaria deve agire per la soddisfazione del proprio credito mediante insinuazione al passivo fallimentare, nel rispetto della par condicio creditorum

Avvisi di accertamento, a carico di una società fallita, definitivi per mancata impugnazione da parte del curatore fallimentare: niente iscrizione di ipoteca su beni di proprietà del legale rappresent

La definitività, per mancata impugnazione da parte del curatore fallimentare, degli avvisi di accertamento emessi a carico di una società di capitali fallita non legittima l'iscrizione di ipoteca su beni di proprietà del legale rappresentante pro tempore, se, però, quest'ultimo non ha ricevuto la preventiva notifica di tali atti impositivi prodromici né di altri contenenti la specifica contestazione di responsabilità a suo carico da parte dell'ente impositore. In questo caso, quindi, l'amministrazione finanziaria deve agire per la soddisfazione del proprio credito mediante insinuazione al passivo fallimentare, nel rispetto della par condicio creditorum. Legittime, quindi, nel caso specifico preso in esame dai giudici, le obiezioni sollevate da un uomo a fronte di molteplici avvisi di accertamento a suo carico, contenenti, però, rilievi emessi non a carico suo bensì a carico di una ‘s.r.l.’ in fallimento - di cui egli era socio ed era stato legale rappresentante, prima che il Tribunale ne dichiarasse il fallimento - e difatti notificati esclusivamente presso la sede legale della società e del curatore fallimentare. Acclarata la artificiosa costituzione della società e certificato chiaro il coinvolgimento dell’uomo negli atti contestati, viene però sottolineato che gli accertamenti oggetto di contenzioso non sono mai stati ad esso notificati, e quindi la detta responsabilità non è a lui mai stata contestata. E non si può comunicare un atto esecutivo in mancanza di quelli ad esso presupposti, concludono i giudici. (Sentenza dell’8 giugno 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria)

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