Attività molteplici rispetto a quella di cui il giornalista è responsabile: possibile comunque parlare di subordinazione

La subordinazione non è esclusa nemmeno in caso di contemporanea collaborazione con altre testate e, quindi, a maggior ragione, in presenza di attività svolta in settori diversi per la stessa testata

Attività molteplici rispetto a quella di cui il giornalista è responsabile: possibile comunque parlare di subordinazione

Per i giudici non è in discussione il principio secondo cui la subordinazione del giornalista non può essere esclusa dal fatto che egli svolga attività ulteriori rispetto a quelle concernenti il servizio di cui risulta responsabile e oggetto della richiesta di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato. Nella vicenda oggetto del processo una giornalista, deducendo di aver stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una testata, ha chiesto di vedere accertata la natura subordinata di quel rapporto e di vedere condannata la società proprietaria della testata al pagamento delle relative differenze retributive. A fondamento di tale istanza, poi, la giornalista ha dedotto di aver svolto quotidianamente la mansione di redattrice sotto le direttive del direttore, pubblicando almeno quattro pezzi al giorno, gestendo e aggiornando le rubriche e inserendo i comunicati stampa. I giudici hanno ricordato, in premessa, che caratteri fondanti del rapporto di lavoro subordinato del giornalista sono la continuità e la responsabilità del servizio. Elementi questi che ricorrono quando il giornalista ha l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e, a tal fine, mette costantemente a disposizione la propria opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute. Proprio ragionando in questa ottica, la subordinazione non è esclusa, precisano i giudici, nemmeno in caso di contemporanea collaborazione con altre testate e, quindi, a maggior ragione, in presenza di attività svolta in settori diversi per la stessa testata. (Sentenza del 23 gennaio 2023 della Corte d’appello di Messina)  

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