Assenze dovute ad infortunio o a malattia

Esse sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro, la cui determinazione è dalla norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all'uso o all'equità

Assenze dovute ad infortunio o a malattia

Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all'ampia e generale nozione di infortunio o malattia, prevista dal Codice Civile e comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro, la cui determinazione è dalla norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all'uso o all'equità. Non è sufficiente, però, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro. In questa ottica, poi, i giudici aggiungono che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ciò significa che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Ordinanza 11136 del 27 aprile 2023 della Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...