Apprendistato professionalizzante: requisito necessario è la forma scritta
Il piano formativo individuale non può essere contenuto in un documento esterno al contratto e non temporalmente ad esso contestuale

Pur in assenza di specifica previsione sanzionatoria nella normativa relativa all’apprendistato professionalizzante, deve ritenersi che la forma scritta costituisca un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, il quale deve necessariamente contenere indicazioni precise relative alla prestazione, al piano formativo individuale, nonché alla eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale. Per quanto concerne, nello specifico, il piano formativo individuale, esso non può essere contenuto in un documento esterno al contratto e non temporalmente ad esso contestuale. Ciò perché la normativa non sembra contemplare siffatta possibilità, senza dimenticare poi che l’elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e quindi è particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell’accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l’acquisizione della qualifica a cui l’apprendistato è finalizzato. Tale visione è poi, osservano i giudici, quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto. (Sentenza 10826 del 24 aprile 2023 della Cassazione)