Applicabile la tutela prevista in caso di licenziamento illegittimo anche in caso di violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare

Il riferimento è al divieto per il datore di lavoro di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa

Applicabile la tutela prevista in caso di licenziamento illegittimo anche in caso di violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare

La violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura prevista dallo ‘Statuto dei lavoratori’ in merito all’applicazione di sanzioni disciplinari - il riferimento è al divieto per il datore di lavoro di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa -, tale da rendere operativa la tutela prevista dallo Statuto dei lavoratori’ in caso di licenziamento illegittimo. A patto, però, che il ritardo nella comunicazione del licenziamento non risulti, precisano i giudici, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l’affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto contestatogli e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buonafede. Decisivo è il riferimento al principio secondo cui l’intimazione del licenziamento disciplinare - al pari, più in generale, dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari - deve essere connotata dal carattere di tempestività, non diversamente dalla contestazione dell'addebito. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, è stata accertata la violazione dei termini previsti della contrattazione collettiva per la comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare. In particolare, il ritardo nell’invio della lettera di licenziamento è stato nell’ordine di qualche giorno (dieci giorni per esattezza). (Sentenza 10802 del 21 aprile 2023 della Cassazione)

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