Antisindacale la condotta dell’azienda che non riassume i lavoratori licenziati in una precedente procedura di riduzione del personale
Non si può dubitare, secondo i giudici, della idoneità della lamentata inadempienza contrattuale a screditare l’immagine dei sindacati

Va catalogata come antisindacale la condotta del datore di lavoro che, venendo meno all’accordo sindacale, si rifiuta di riassumere i lavoratori che erano stati licenziati nell’ambito di una precedente procedura di riduzione del personale. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, è emerso che la società datrice di lavoro e le organizzazioni aziendali avevano concluso, nell’ambito di una procedura di mobilità, un accordo, nell’ottobre del 2017, e che i lavoratori, aderendo alla seconda ipotesi prevista nel verbale di accordo raggiunto in sede istituzionale, avevano rinunziato all’incentivo all’esodo di dodici mensilità di retribuzione, convenendo per la successiva ripresa dell'occupazione. Ma, al termine di ventiquattro mesi di ‘NASPI’, nel novembre del 2019 la società si è sottratta all'obbligo di assunzione fissato con il verbale di accordo sindacale, con la lettera individuale di impegno e con lo stesso verbale di conciliazione individuale stipulato. I giudici osservano che, anche a voler configurare l'accordo sindacale come contratto a favore di un terzo, è indubbia la legittimazione della organizzazioni sindacali a richiederne la corretta esecuzione quali soggetti sottoscrittori dello stesso accordo. E allo stesso tempo non si può, spiegano, dubitare della idoneità della lamentata inadempienza contrattuale a screditare l’immagine dei sindacati che, nell’ambito di una delicata procedura come quella di licenziamento collettivo in cui è prevista una attiva partecipazione degli organi sindacali ai fini della legittimità della stessa procedura, avevano concluso un accordo che poi non era stato rispettato dall'azienda. (Sentenza del 23 maggio 2023 della Corte d’appello di Napoli)