Allo stadio mentre è in malattia: niente licenziamento

Impossibile, secondo i giudici, ritenere che il lavoratore abbia bluffato sulla propria condizione di salute per potere recarsi allo stadio ad assistere a una partita di calcio

Allo stadio mentre è in malattia: niente licenziamento

Niente licenziamento per il lavoratore che è in malattia e viene beccato allo stadio ad assistere alla partita della squadra di cui è tifoso. I giudici osservano che, nel caso specifico preso in esame, la società datrice di lavoro ha giustificato il licenziamento sulla base di indizi presentati come sufficienti per ritenere la condotta tenuta dal lavoratore frutto di un comportamento non veritiero e genuino, artatamente posto in essere per poter assistere ad un’attesa partita di calcio, il sempre caldo confronto tra Fiorentina e Juventus. In sostanza, secondo la società, il lavoratore ottenuto un certificato medico per attestare una lombosciatalgia, in realtà inesistente, al solo fine di non recarsi nel luogo di lavoro e poter così essere presente sugli spalti per seguire dal vivo la partita. E, sempre in questa ottica, l’indizio da cui desumere la non genuinità della condotta del lavoratore, e, quindi, anche la falsità del certificato medico utilizzato per legittimare l’assenza dal lavoro, consiste nell’acquisto dei biglietti dell’evento calcistico in epoca antecedente all’insorgere dello stato di malattia, nonché in epoca successiva al momento in cui il lavoratore ha avuto contezza dei turni lavorativi. Per i giudici, però, la condotta tenuta dal lavoratore non è qualificabile alla stregua di un grave inadempimento e pertanto non giustifica il licenziamento. Soprattutto perché non si può parlare di grave inadempimento in quanto il fatto di recarsi ad una partita non necessariamente implica l’aggravarsi della malattia lamentata dal lavoratore, e, a questo proposito, il fatto che non ci sia stato un aggravarsi dello stato patologico è dimostrato dalla circostanza che il dipendente è tornato nel luogo di lavoro non appena conclusosi il periodo di malattia stabilito nella certificazione medica. Peraltro, non esiste un obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia, ove non oggetto di prescrizione medica, aggiungono i giudici, i quali sottolineano poi che il lavoratore si è recato ad assistere alla partita tra Fiorentina e Juventus in orario in cui egli era non reperibile per la visita fiscale, così pienamente esplicando il proprio diritto di libera circolazione assicurato a ogni cittadino che non sia destinatario di provvedimenti restrittivi promananti dall’autorità giudiziaria. Peraltro, la durata di una partita si estende per un arco temporale ben più breve rispetto all’intera giornata lavorativa e, a fronte di un eventuale accentuarsi del dolore, in quel ristretto frammento temporale, il lavoratore avrebbe potuto reagire anche tramite l’assunzione di un unico antidolorifico, e, comunque, assistere ad una partita di calcio non richiede particolari sforzi, essendo visionabile anche assumendo una posizione seduta, concludono i giudici. (Sentenza del 7 marzo 2023 del Tribunale di Arezzo)  

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