Agente sportivo qualificato come libero professionista: i redditi sono catalogabili come frutto di lavoro autonomo
Conseguente l’assoggettamento alle ritenute alla fonte a titolo di acconto, assoggettamento escluso in caso di società di agenti sportivi

L’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi. Di conseguenza, in mancanza di una disposizione esplicita che qualifichi la natura dei redditi conseguiti dall’agente sportivo, si ritiene, in via interpretativa, che essi rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo. Detti redditi, ove erogati da un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto di imposta, saranno assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto. Poi, nella particolare ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiranno redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. Difatti, in detta ipotesi, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalla società di agenti sportivi, non assumerà rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, risultando determinante, invece, il fatto di operare in una veste giuridica societaria di tipo commerciale, in linea con quanto affermato in passato in merito alla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati. Conseguentemente, in detta ipotesi, i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto. (Risoluzione del 21 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate)