Aderiscono alla protesta sindacale e si rifiutano di anticipare il servizio: legittime le sanzioni decise dall’azienda

I giudici annotano che l’ordine datoriale di anticipazione dell’orario di lavoro poggiava su una fonte contrattuale apparentemente valida ed efficace

Aderiscono alla protesta sindacale e si rifiutano di anticipare il servizio: legittime le sanzioni decise dall’azienda

Legittime le sanzioni decise dall’azienda nei confronti dei lavoratori che, aderendo ad una protesta indetta dal sindacato, si sono rifiutati di prestare servizio prima dell’orario previsto, nonostante specifico ordine, da parte della società, di anticipare il servizio. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno respinto le obiezioni proposte da alcuni dipendenti - con mansioni di macchinista - di ‘Trenitalia’, i quali avevano subito la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per essersi rifiutati, aderendo ad una protesta indetta da un’organizzazione sindacale, di prestare servizio come agente unico prima delle ore 5.00, nonostante specifico ordine della società di effettuare il servizio dalle 4.25, e così provocando un ritardo di ben venti minuti della partenza del treno. Nello specifico, si è appurato, ragionando nell’ottica della valutazione comparativa del comportamento dei lavoratori e sempre alla luce dei reciproci obblighi e dei criteri di correttezza e buonafede, che l’ordine datoriale di anticipazione dell’orario di lavoro, dalle 5.00 alle 4.25, poggiava su una fonte contrattuale apparentemente valida ed efficace, e si è anche accertato che la richiesta di turno allargato non solo non aveva profili di illiceità penalmente rilevanti, ma era stata rivolta a ciascun lavoratore al massimo in due occasioni, senza quindi pregiudizio per le loro esigenze vitali. (Ordinanza 10227 del 18 aprile 2023 della Cassazione)

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