Acquisto di un fondo risultato poi lottizzato in modo abusivo: il nuovo proprietario deve dare prova di avere operato con diligenza e in buonafede

Irrilevante la circostanza per cui il nuovo proprietario del fondo non sia responsabile dell’originario frazionamento del terreno

Acquisto di un fondo risultato poi lottizzato in modo abusivo: il nuovo proprietario deve dare prova di avere operato con diligenza e in buonafede

Posizione delicata quella del soggetto che ha acquistato un fondo risultato poi lottizzato in modo abusivo. In sostanza, è irrilevante la circostanza per cui il proprietario del fondo non sia responsabile dell’originario frazionamento del terreno o della realizzazione di ulteriori tracciati stradali preesistenti al proprio acquisto, poiché l’acquirente del fondo abusivamente lottizzato concorre comunque con la propria condotta ad assicurare la protrazione degli effetti lesivi dall’illecito in concreto commesso, in tale modo rispondendone ai fini amministrativi. Di conseguenza, è necessario che l’acquirente del fondo abusivamente lottizzato dimostri di aver operato con la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri di informazione e conoscenza senza, tuttavia, rendersi conto, in buonafede, di partecipare ad un’operazione di illecita utilizzazione del territorio e di aver, comunque, posto in essere ogni tempestiva azione di contrasto. Ciò anche tenendo presente che la lottizzazione abusiva si sostanzia nel compimento di qualsiasi tipo di opera, idonea, perciò solo, a stravolgere l’assetto del territorio preesistente nonché a realizzare un nuovo insediamento abitativo, determinando un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione del territorio, con significativo carico urbanistico. (Sentenza 2217 del 2 marzo 2023 del Consiglio di Stato)  

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