Accertamento con studi di settore: obbligatorio il contraddittorio col contribuente

L’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui valutazione complessiva non può essere ex lege determinata dal solo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards

Accertamento con studi di settore: obbligatorio il contraddittorio col contribuente

Obbligatorio il contraddittorio col contribuente in caso di accertamento con studi di settore. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali ribadiscono che l'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri, o degli studi di settore, si sostanzia in un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente, contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento. Il calcolo del reddito basato sullo studio di settore, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo, difatti, a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all'accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova contraria sia in fase predibattimentale che in sede contenziosa. Quindi, l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui valutazione complessiva non può essere ex lege determinata dal solo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards. In conclusione, a pena di nullità della procedura, risulta obbligatoria l'attivazione del contraddittorio col contribuente in ogni caso di accertamento basato su studi di settore. (Sentenza del 4 luglio 2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia)

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